ART.1 DENOMINAZIONE
Il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile – Provincia di Taranto”, è costituito ai sensi della D.G.R. 20 aprile 2010 n.1019 nello spirito della Costituzione Italiana ed ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91, ed è di seguito denominato “Coordinamento”. E’ un Organismo senza fini di lucro avente la forma giuridica di Associazione di secondo livello composto da Associazioni di Volontariato ed anche da Gruppi Comunali di Protezione Civile con sede legale nella Provincia di Taranto, tutti iscritti all’Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia istituito ai sensi della L.r. 39/1995 e s.m.i. .
ART.2 SEDE
Il Coordinamento ha la sede legale in Taranto Via Lago di Bolsena, 2
La variazione della sede legale del Coordinamento non comporta la modifica del presente statuto ma dovrà essere immediatamente comunicata alla Struttura regionale di Protezione Civile della Regione e della Provincia competente territorialmente.
ART.3
SCOPI E MODALITÀ DI INTERVENTO
Il Coordinamento è senza fini di lucro, apartitico e democraticamente gestito. Persegue le finalità di Protezione Civile previste dal D.P.R. 194/2001, emanato in attuazione dell’art. 18 L. 225/92, nonché gli scopi e le indicazioni previste dalla D.G.R. 20 aprile 2010 n. 1019, svolgendo i seguenti compiti:
- Contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di Protezione Civile;
- Promuovere un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione tra tutte le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile del territorio provinciale e la Regione Puglia;
- Realizzare interventi comuni al fine di garantire la presenza di un gruppo sinergico capace di raccordarsi in tutte le fasi di previsione, prevenzione, soccorso ed informazione, traducendo in qualità di intervento la cooperazione tra vari soggetti in caso di eventi
- Promuovere ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione, aggiornamento ed addestramento dei propri associati in un momento organizzato e coordinato dallo stesso Coordinamento, nel rispetto delle autonomie dei singoli sodalizi aderenti;
- Promuovere la “cultura” del volontariato di protezione Civile e sostenere la costituzione di nuove realtà di associazionismo operante nel medesimo l’ambito;
- Organizzare corsi di formazione e/o di addestramento in ambito di protezione civile rivolti ai volontari appartenenti ai sodalizi aderenti;
- Elaborare suggerimenti operativi finalizzati alla ottimizzazione dell’operatività della “Colonna Mobile” della Regione, che tenga conto delle specificità delle singole Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali aderenti, nonché delle peculiarità e delle criticità del territorio provinciale;
- Compiere interventi e soccorsi in territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- Collaborare con i Comuni e con i Sindaci per promuovere la nascita e la crescita di Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile sul territorio comunale;
- Collaborare con i Comuni e con i Sindaci in caso di eventi ad impatto locale rilevante per i quali sia stata dichiarata l’emergenza con Ordinanza di Protezione Civile dal Sindaco ai sensi del
T.U. sugli Enti Locali e previa informazione alla Sala Operativa regionale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi il Coordinamento si avvarrà delle Associazioni aderenti e dei volontari appartenenti ai singoli sodalizi che svolgeranno l’attività in modo coordinato e gratuito, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale così come previsto al successivo art. 5.
Il Coordinamento può fornire indicazioni operative alla struttura regionale di Protezione Civile per quanto attiene le specifiche competenze in ordine alle attività di previsione, prevenzione e pianificazione delle attività da attuarsi sul territorio in area provinciale o regionale.
In caso di emergenza, il Coordinamento può attivare in via d’urgenza le associate associazioni di Volontariato e gli associati Gruppi Comunali, previa autorizzazione e coordinamento tecnico ed operativo della struttura regionale di Protezione Civile.
ART.4
SOCI DEL COORDINAMENTO
Possono essere soci del Coordinamento:
- Le Associazioni di Volontariato, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore o persona formalmente designata dal Consiglio Direttivo, iscritte nell’Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia istituito ai sensi della r. 39/1995 e
s.m.i. ed aventi sede legale nel territorio della Provincia di Taranto;
- I Gruppi Comunali di Protezione Civile, nella persona del Legale Rappresentante pro- tempore o persona da lui formalmente delegata, iscritti nell’Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile della Regione Puglia istituito ai sensi della L.r. 39/1995, così come integrata dalla L.r. 10/2008 ed aventi sede legale nel territorio della Provincia di
Taranto.
Il numero delle Associazioni di Volontariato e/o Gruppi Comunali aderenti al Coordinamento non potrà essere inferiore ai 2/3 del numero dei Sodalizi iscritti all’Elenco di cui alla L.r. 39/1995 e s.m.i. e riferiti alla provincia di competenza. Possono essere soci del Coordinamento le singole Associazioni di Volontariato anche se aderenti ad organizzazioni di livello nazionale, provinciale o regionale, ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile e non i singoli volontari ad essi appartenenti.
Non possono essere soci del Coordinamento:
- i distaccamenti operativi e/o le sezioni territoriali afferenti ad Associazioni di Volontariato;
- le Associazioni di secondo livello che raggruppano più associazioni di volontariato;
- le Sezioni o strutture provinciali, regionali o nazionali di associazioni, federazioni, confederazioni, confraternite, organizzazioni di volontariato che raggruppano associazioni di livello locale.
ART.5
GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI
Le attività di cui all’art. 3 sono svolte dal Coordinamento prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri aderenti. L’attività degli aderenti e quella dei loro rappresentanti non può essere retribuita in alcun modo. Alle Associazioni ed ai loro rappresentanti possono essere rimborsate soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ovvero dall’Assemblea dei Soci sia in termini di tipologia di spesa che di importo massimo consentito. Ogni forma di rapporto economico con il Coordinamento è incompatibile con la qualifica di rappresentante del Sodalizio associato.
ART.6
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del sodalizio interessato a firma del legale rappresentante.
Per le Associazioni di Volontariato la domanda di ammissione deve essere corredata dalla copia conforme dell’Atto Costitutivo, dalla copia conforme dello Statuto vigente e dalla copia conforme del verbale dell’Organo competente da cui si evinca la volontà di aderire al Coordinamento con contestuale nomina del rappresentante anche qualora ricada nella persona del legale rappresentante.
Per i Gruppi Comunali di Protezione Civile la domanda di ammissione deve essere corredata dalla copia conforme dell’atto di formale costituzione, dalla copia conforme dello statuto o del regolamento e dall’atto dell’Organo competente da cui si evinca la volontà di aderire al Coordinamento con contestuale nomina del rappresentante anche qualora ricada nella persona del legale rappresentante dell’Ente di appartenenza.
Possono richiedere l’iscrizione al Coordinamento tutti i sodalizi individuati all’art. 4 del presente statuto che operino nel campo della protezione civile, che abbiano sede legale nella provincia di
Taranto e che risultino iscritti all’Elenco delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile istituito ai sensi della L.r. 39/1995, così come integrata dalla L.r. 10/2008.
Le richieste di iscrizione che perverranno in epoca successiva alla costituzione del Coordinamento dovranno essere valutate entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato dal Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei soci del Coordinamento.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota sociale stabilita dall’Assemblea.
La qualità di socio si perde:
- per recesso: tale diritto deve essere esercitato entro e non oltre tre mesi precedenti la chiusura dell’esercizio mediante l’invio di comunicazione scritta diretta al Consiglio
L’esercizio del diritto di recesso non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota associativa annuale;
- per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito reso in forma scritta mediante lettera, e-mail o fax;
- per comportamento contrastante con gli scopi del Coordinamento;
- per persistenti ed accertate violazioni dello statuto;
- per accertata perdita dei requisiti di cui all’art. 4 del presente statuto;
- per accertato trasferimento della sede legale del sodalizio in altra Provincia ovvero in altra Regione.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere comunicati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica entro 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione.
Il socio recesso, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART.7
DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
È garantita ad ogni sodalizio la piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto dei propri statuti e regolamenti. Il presente statuto regola solo i rapporti tra il Coordinamento e le Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali associati.
I sodalizi aderenti al Coordinamento sono obbligati a:
- osservare il presente Statuto, eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Coordinamento e delle Istituzioni;
- versare la quota associativa;
- nominare il proprio rappresentante permanente in seno all’assemblea dei I sodalizi aderenti al Coordinamento hanno diritto a:
- partecipare a tutte la attività promosse dal Coordinamento;
- partecipare all’assemblea con diritto di voto per tramite del proprio rappresentante;
- accedere alle cariche
ART.8
FONTI DI FINANZIAMENTO
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali il Coordinamento è rivolto e per sopperire alle spese di funzionamento dello stesso saranno costituite:
- dalle quote sociali annue stabilite dall’Assemblea dei soci;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da contributi dell’Unione Europea, di Enti e Istituzioni pubbliche di stati membri;
- da contributi di Enti ed Istituzioni pubbliche dello Stato Italiano;
- da contributi di privati;
- da contributi degli aderenti;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da ogni altra fonte non in contrasto con le leggi italiane ed europee o gli scopi
Il Coordinamento può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.
Anche nel corso della vita del coordinamento i singoli sodalizi associati non possono chiedere la ripartizione e/o il trasferimento agli stessi delle risorse comuni.
ART.9
ORGANI DEL COORDINAMENTO
Sono Organi del Coordinamento:
- l’Assemblea delle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice-Presidente in numero pari a 2 (due);
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei
Le funzioni del tesoriere possono essere attribuite “ad interim” al Segretario.
ART.10 ASSEMBLEA
L’Assemblea, organo sovrano del Coordinamento, è composta da n. 1 (uno) rappresentante per ogni singola Associazione di Volontariato di protezione civile aderente. L’assemblea è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, presso la sede sociale o in altra sede.
In caso di impedimento a partecipare ai lavori dell’assemblea da parte del rappresentante del sodalizio aderente, il Consiglio direttivo ovvero il legale rappresentante dello stesso sodalizio, potrà delegare un sostituto mediante atto di conferimento di temporanea rappresentanza valevole per la sola assemblea.
Non è consentita la delega ad altro sodalizio aderente ovvero al rappresentante, o suo delegato, di altro sodalizio aderente al Coordinamento. Spetta al Presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe.
Non possono prendere parte ai lavori dell’assemblea i sodalizi soci, e quindi i loro rappresentanti, che non siano in regola con il versamento delle quote sociali.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del Coordinamento ed inoltre:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina i componenti il Consiglio Direttivo;
- delibera sulla eventuale istituzione del Collegio dei Revisori e ne nomina i componenti
- delibera sulla eventuale istituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i componenti
- delibera eventuali regolamenti interni, previa acquisizione del necessario nulla osta sui contenuti del regolamento che si intende approvare da parte della struttura regionale di Protezione Civile della Regione Puglia;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera l’esclusione dei soci dal Coordinamento;
- si esprime sulla reiezione delle domande dei nuovi associati;
- si esprime su quanto le viene demandato per legge o per
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o 1/3 (un terzo) degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica da apportare allo statuto e da sottoporre preventivamente alla struttura regionale di Protezione Civile per la necessaria condivisione ed accettazione. L’assemblea dei soci, in seduta straordinaria, è legittimata ad apportare modifiche allo Statuto solo in presenza del nulla osta della struttura regionale di Protezione Civile. L’assemblea straordinaria dei soci può, in ogni caso, deliberare sullo scioglimento del Coordinamento.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidente o, in assenza di questi, dal membro più anziano al momento presente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, mediante lettera, e-mail o fax, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve riportare la data, l’ora ed il luogo in cui si terrà l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti oggetto di trattazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più 1 (uno) dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ad esclusione di:
- modifica all’atto costitutivo ed allo statuto, per la cui adozione sono necessarie la presenza di almeno 3/4 (tre-quarti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento del Coordinamento e relativa devoluzione del patrimonio residuo ai sodalizi costituenti il Coordinamento, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre- quarti) dei
Ai lavori dell’assemblea dei soci, sia essa convocata in seduta ordinaria o straordinaria, deve essere invitato a partecipare il Funzionario delegato della struttura regionale di Protezione Civile. Il richiamato Funzionario non ha diritto di voto ed è chiamato a svolgere un ruolo di natura consultiva e di raccordo con l’ Amministrazione di appartenenza.
ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da n. 7 (sette) membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i rappresentanti dei singoli sodalizi aderenti al Coordinamento. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i membri delle Associazioni di Volontariato o dei Gruppi Comunali (ai sensi dell’art.
4) aderenti.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti. Il nuovo incaricato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
E’ da considerare dimissionario a tutti gli effetti, il componente in carica che risulti assente a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, quando l’assenza non sia stata determinata da causa di forza maggiore o da altre cause che siano ritenute giustificate dal Consiglio Direttivo e comunicate in forma scritta.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, i 2 (due) Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere ovvero il Segretario/Tesoriere qualora venga deciso di attribuire ad interim le funzioni di tesoriere al segretario nominato;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei due Vice- Presidente con precedenza al più anziano e, in assenza anche di entrambi i vice-Presidente, dal membro più anziano presente al momento.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece uno dei due Vice-Presidente lo ritenga opportuno o quando i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni avverranno in forma scritta, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, tramite PEC. L’avviso di convocazione deve riportare la data, l’ora ed il luogo in cui si terrà l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno degli argomenti oggetto di trattazione. In caso di manifesta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche nell’arco delle 24 ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati i Componenti del Collegio dei Probiviri e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali non hanno diritto di voto e sono chiamati a svolgere un ruolo di natura consultiva.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un “referente operativo” del Coordinamento che resta in carica sino a quando lo ritiene il Consiglio Direttivo e comunque non oltre la scadenza naturale dello stesso Consiglio.
Il “referente operativo” ha il compito di coordinare operativamente le associazioni ed i volontari aderenti al Coordinamento nelle attività operative in caso di emergenza e nelle attività addestrative e formative. Il “referente operativo” del coordinamento è scelto all’interno dello stesso Consiglio Direttivo oppure tra i soci iscritti alle associazioni aderenti al Coordinamento in possesso di adeguata esperienza e professionalità.
ART.12 PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Il suo mandato è valido dalla data di nomina alla data di scadenza dell’intero Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ad uno dei 2 (due) Vice- Presidente con precedenza per il più anziano, anch’essi nominati dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell’adunanza immediatamente successiva.
ART. 13 SEGRETARIO
Il Segretario viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo. Il suo mandato è valido dalla data di nomina alla data di scadenza dell’intero Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Segretario provvede:
- al disbrigo della corrispondenza;
- alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente ed alla redazione dei verbali;
- a controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- a custodire l’archivio, gli atti e i documenti del
ART. 14 TESORIERE
Il Tesoriere viene nominato nella prima seduta del Consiglio Direttivo. Il suo mandato è valido dalla data di nomina alla data di scadenza dell’intero Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
Il Tesoriere provvede:
- alla tenuta della contabilità del Coordinamento;
- alla gestione della cassa;
- alla tenuta dei rapporti con gli istituti di credito, con facoltà di apertura e chiusura dei conti correnti intestati al Coordinamento, su precise indicazioni del Consiglio Direttivo;
- ad effettuare versamenti e prelievi sui conti correnti intestati al Coordinamento nonché ad emettere assegni;
- alla riscossione delle entrate;
- al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio
Qualora il Consiglio Direttivo deliberi di nominare il Segretario con funzioni “ad interim” di tesoriere, i compiti di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 del presente articolo sono da considerarsi attribuiti al Segretario.
ART.15
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora l’assemblea dei soci ne deliberi la costituzione, è composto da 3 membri, interni o esterni al Coordinamento, e nominati dall’Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica 3 anni ed i singoli componenti sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili;
- esaminare e controllare preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all’Assemblea in sede di presentazione;
- vigilare sul funzionamento del Consiglio Direttivo, specialmente per quanto riguarda l’osservanza dello
ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri, qualora l’assemblea dei soci ne deliberi la costituzione, è formato da 3 (tre) membri eletti dall’Assemblea a maggioranza semplice tra i candidati proposti da ognuna delle Associazioni di Volontariato e dei gruppi Comunali aderenti al Coordinamento. Il Collegio dei Probiviri resta in carica tre anni ed i singoli componenti sono rieleggibili.
Al Collegio dei Probiviri spetta di:
- dirimere le controversie che comunque riguardino l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da interpretazioni prese legalmente dagli Organi statutari competenti;
- risolvere ogni controversia fra aderente ed aderente o comunque rimessa al suo giudizio;
- esprimere pareri e proposte in materia di decadenza, recesso, esclusione ed ammissibilità dei
I membri del Collegio dei Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo svolgimento dei giudizi nel modo da essi ritenuto più giusto ed assegnando alle parti termini per la presentazione dei documenti e dei ricorsi.
ART. 17
GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti gli Organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi, purché preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo ed in ossequio alle disposizioni dell’Assemblea dei soci in ordine alla tipologia di spesa ed all’importo massimo consentito.
ART. 18 NORMA FINALE
In caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio residuo verrà devoluto equamente ai sodalizi costituenti il Coordinamento Provinciale.
ART. 19
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato 16 marzo 1994, n. 11 ed e alle loro eventuali integrazioni e/o modificazioni.